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Diritto di famiglia

`Un povero padre`: il padre che rassegna le proprie dimissioni e mangia alla Caritas e` tenuto,comunque, a provvedere al mantenimento della figlia.

`Un povero padre`: il padre che rassegna le proprie dimissioni e mangia alla Caritas e` tenuto,comunque, a provvedere al mantenimento della figlia.

Avv.Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

"La mancanza di denaro è la radice di tutti i mali." Così diceva George Bernard Shaw e non aveva tutti i torti. Quasi sempre il denaro, e la mancanza dello stesso, e' motivo di dissidi, dissapori e fratture di molti matrimoni. Con la separazione, il più delle volte, le cose non migliorano, anzi. La famiglia viene, dunque, sbriciolata non solo negli affetti ma anche nelle certezze economiche; con la separazione si assiste ad un aumento dei nuovi poveri; questi sono, quasi sempre, i padri costretti in alcuni casi a vivere come clochards.

Ma la povertà non guarda in faccia nessuno come e' accaduto all'uomo, protagonista della storia giudiziaria, di cui si è occupata la Cassazione.
 

Con la sentenza n. 17597 del 2013 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo, ai sensi dell'art. 570 c.p.(violazione degli obblighi di assistenza familiare), perché in seguito ad una lite con il datore di lavoro abbandonava il posto fisso decidendo di sbarcare il lunario con lavoretti a nero e si sfamava andando alla Caritas.

La storia riguarda un uomo siciliano che, dopo la separazione dalla moglie, non aveva versato in favore della figlia minore l'assegno di mantenimento, così come disposto dal giudice della separazione, pari ad Euro 250,00 al mese.

La particolarità della vicenda consiste nel fatto che l'uomo, dopo una lite con il proprio datore di lavoro rassegnava  le proprie dimissioni e, privo della retribuzione,  viveva in un forte stato di indigenza al punto da essere costretto a sfamarsi alla Caritas.

La moglie, per nulla intenerita dalle precarie condizioni economiche del marito, perché autoprodotte, lo denunciava alle autorità competenti per omessa corresponsione del mantenimento alla figlia.

L'uomo veniva condannato in primo grado, ai sensi dell'art. 570 c.p.,ed irrilevanti venivano considerate le testimonianze di alcuni inservienti della Caritas che lo avevano visto consumare i pasti presso la loro struttura.

Inoltre, attraverso  le dichiarazioni di alcuni testimoni era stato provato che l'uomo comunque svolgeva attività lavorativa in nero, quindi, percepiva una retribuzione tale da poter far fronte ai suoi obblighi verso la figlia.

La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Catania .

L'uomo proponeva ricorso in Cassazione, ma gli Ermellini, con la sentenza n. 17597 del 17.04.2013 , rigettavano il ricorso sostenendo che l"impotenza economica" dietro alla quale si trincerava l'uomo (costretto altresì a mangiare presso la mensa della Caritas) non risultava "incolpevole", riconoscendo in capo all'uomo un profilo di colpa.

La Corte sottolineava che : il padre ,avendo degli obblighi assistenziali da adempiere nei confronti della figlia minore, non doveva rassegnare le dimissioni a seguito della lite con il datore di lavoro, dunque, le dimissioni non erano ne' obbligate ne' inevitabili.

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto

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(20/11/2013 - Avv. Barbara Pirelli) `Un povero padre`: il padre che rassegna le proprie dimissioni e mangia alla Caritas e` tenuto,comunque, a provvedere al mantenimento della figlia. • • • Salva in PDF

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